TrattatoCapo I

Art. 6

In vigore dal 10 set 2003
1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi e dell'assolvimento dei compititi di cui al presente trattato, EUROFOR possiede la capacità giuridica per contrarre, acquisire, alienare e stare in giudizio. Detta capacità giuridica è esercitata dal Generale che comanda EUROFOR o da ogni altra persona da questi esplicitamente designata ad agire in sua vece. 2. Ai sensi del comma precedente, il Generale che comanda EUROFOR può stare in giudizio in Tribunale sia come attore che come convenuto. Tuttavia, il Generale che comanda EUROFOR e lo Stato di accoglienza possono concordare che quest'ultimo si surroghi ad EUROFOR in tutte le azioni di cui EUROFOR è parte dinanzi ai tribunali di detto stato. In tal caso, EUROFOR sarà tenuto a rimborsare le spese.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-6

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Art. 6 Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000. — Testo vigente | Portale Normativo