TrattatoCapo I

Art. 1

In vigore dal 10 set 2003
TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO DI SPAGNA, RECANTE STATUTO DI EUROFOR Preambolo Il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana e la Repubblica portoghese Di seguito denominate "le Parti", Considerato il Trattato di collaborazione in materia economica, socio-culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, emendato dal protocollo che completa e modifica il Trattato di Bruxelles firmato a Parigi il 23 ottobre 1954, Considerato il Trattato del Nord-Atlantico firmato a Washington il 4 aprile 1949, Considerato il Trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 emendato dal Trattato firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, in particolare l', Considerata la dichiarazione comune su EUROFOR dei Ministri degli Esteri e della Difesa di Spagna, Francia, Italia e Portogallo, adottata il 15 maggio 1995 a Lisbona, Allo scopo di contribuire allo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa nonché al consolidamento della politica comune europea in materia di sicurezza e di difesa, convengono quanto segue: Oggetto del presente trattato è la definizione dei principi fondamentali relativi allo statuto, allo stazionamento, alle modalità organizzative e al funzionamento della forza multinazionale europea di seguito denominata EUROFOR.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-1

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