Trattato›Capo I
Art. 5
In vigore dal 10 set 2003
1. EUROFOR può essere impiegata in operazioni indipendenti o
congiunte con altre forze, per
a) missioni umanitarie o per evacuazione di cittadini;
b) missioni di mantenimento della pace;
c) missioni di forze di combattimento per la gestione di crisi, comprese le operazioni di ripristino della pace.
2. Ai fini dello svolgimento delle proprie missioni, EUROFOR può condurre esercitazioni o operazioni sul territorio di uno stato terzo e può avere a sua disposizione contingenti di Stati membri della UEO.
3. L'adempimento di dette missioni non deve compromettere la partecipazione delle unità EUROFOR ai compiti di difesa comune, in applicazione dell'Articolo V del Trattato di Bruxelles modificato, e dell' del Trattato di Washington.
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