TrattatoCapo I

Art. 5

In vigore dal 10 set 2003
1. EUROFOR può essere impiegata in operazioni indipendenti o congiunte con altre forze, per a) missioni umanitarie o per evacuazione di cittadini; b) missioni di mantenimento della pace; c) missioni di forze di combattimento per la gestione di crisi, comprese le operazioni di ripristino della pace. 2. Ai fini dello svolgimento delle proprie missioni, EUROFOR può condurre esercitazioni o operazioni sul territorio di uno stato terzo e può avere a sua disposizione contingenti di Stati membri della UEO. 3. L'adempimento di dette missioni non deve compromettere la partecipazione delle unità EUROFOR ai compiti di difesa comune, in applicazione dell'Articolo V del Trattato di Bruxelles modificato, e dell' del Trattato di Washington.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo