Trattato›Capo I
Art. 10
In vigore dal 10 set 2003
1. Le Parti adotteranno ogni misura ragionevolmente necessaria per garantire l'istradamento delle comunicazioni ufficiali di EUROFOR.
2. Il comando di EUROFOR ha diritto di ricevere e trasmettere messaggi codificati, nonché spedire e ricevere corrispondenza e pacchi ufficiali tramite corrieri o valigie sigillate che non possono essere aperte o trattenute.
3. Le comunicazioni indirizzate ad EUROFOR o da queste ricevute non possono essere oggetto di intercettazioni o interferenze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-10