TrattatoCapo I

Art. 10

In vigore dal 10 set 2003
1. Le Parti adotteranno ogni misura ragionevolmente necessaria per garantire l'istradamento delle comunicazioni ufficiali di EUROFOR. 2. Il comando di EUROFOR ha diritto di ricevere e trasmettere messaggi codificati, nonché spedire e ricevere corrispondenza e pacchi ufficiali tramite corrieri o valigie sigillate che non possono essere aperte o trattenute. 3. Le comunicazioni indirizzate ad EUROFOR o da queste ricevute non possono essere oggetto di intercettazioni o interferenze.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-10

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Art. 10 Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000. — Testo vigente | Portale Normativo