Trattato›Capo I
Art. 10
10 / 39In vigore dal 10 set 2003
1. Le Parti adotteranno ogni misura ragionevolmente necessaria per garantire l'istradamento delle comunicazioni ufficiali di EUROFOR.
2. Il comando di EUROFOR ha diritto di ricevere e trasmettere messaggi codificati, nonché spedire e ricevere corrispondenza e pacchi ufficiali tramite corrieri o valigie sigillate che non possono essere aperte o trattenute.
3. Le comunicazioni indirizzate ad EUROFOR o da queste ricevute non possono essere oggetto di intercettazioni o interferenze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-10