Trattato›Capo II
Art. 14
14 / 39In vigore dal 10 set 2003
1. Le patenti di guida militari rilasciate da ciascuna delle Parti sono valide anche nel territorio di tutti gli Stati Parte del presente Trattato e consentono in servizio di guidare tutti gli automezzi di EUROFOR per la categoria corrispondente.
2. Gli automezzi militari conservano la targa dello Stato di appartenenza e sono dotati di un segno distintivo di EUROFOR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;251#art-t-14