Art. 14
TrattatoCapo II

Art. 14

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In vigore dal 10 set 2003
1. Le patenti di guida militari rilasciate da ciascuna delle Parti sono valide anche nel territorio di tutti gli Stati Parte del presente Trattato e consentono in servizio di guidare tutti gli automezzi di EUROFOR per la categoria corrispondente. 2. Gli automezzi militari conservano la targa dello Stato di appartenenza e sono dotati di un segno distintivo di EUROFOR.
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