Accordo
Art. 14
In vigore dal 11 lug 2003
1. Su richiesta di una Parte Contraente, in relazione a un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale richiesta può autorizzare i propri funzionari, ove possibile, a deporre davanti alle autorità competenti della Parte Contraente richiedente in qualità di testimoni o di esperti su fatti da loro constatati nell'esercizio delle proprie funzioni e a produrre mezzi di prova. La richiesta di comparizione deve precisare con chiarezza in quale causa e in che qualità il funzionario dovrà deporre.
2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-18;164#art-a-14