Accordo
Art. 10
In vigore dal 11 lug 2003
1. Lo scambio di assistenza, prevista dal presente Accordo avviene direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto, in una lingua concordata dalle Amministrazioni doganali, e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tale caso esse debbono essere confermate per iscritto senza indugio.
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo devono comprendere le seguenti indicazioni:
a) l'Amministrazione doganale che fa la richiesta,
b) l'oggetto e i motivi della richiesta,
c) un breve resoconto della questione degli elementi di diritto e della natura del procedimento,
d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta in conformità e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.
5. Le informazioni e le notizie ai cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell' del presente Accordo, una lista di questi funzionari viene comunicata dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-18;164#art-a-10