Accordo
Art. 13
In vigore dal 11 lug 2003
1. Su richiesta o di propria iniziativa, ciascuna Amministrazione doganale fornisce all'altra relazioni, documenti o copie autenticate di documenti che diano tutte le informazioni disponibili su attività effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale nel territorio dell'altra Parte Contraente.
2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni su computer, disponibili in qualsiasi forma e con la stessa finalità. Tutte gli elementi utili per l'interpretazione o l'utilizzazione di tali informazioni e documenti devono essere forniti contestualmente.
3. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi sono ritenute insufficienti.
4. I documenti in originale ricevuti ai sensi del presente Accordo sono restituiti non appena possibile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-18;164#art-a-13