Accordo
Art. 8
In vigore dal 11 lug 2003
L'Amministrazione doganale adita, su richiesta, fornisce informazioni e mantiene una speciale sorveglianza su:
a) le persone che sono note all'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso, o che sono sospettate di commettere infrazioni doganali, e in particolare quelle persone che siano in entrata o in uscita dal territorio doganale della Parte Contraente adita;
b) le merci, siano esse in transito o in deposito, per le quali l'Amministrazione doganale richiedente ritiene sorgano sospetti di traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente
richiedente
c) i mezzi di trasporto che l'Amministrazione doganale richiedente sospetta siano utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio di una delle Parti Contraenti;
d) i luoghi che l'Amministrazione doganale richiedente sospetta siano stato utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio di una delle Parti Contraenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-06-18;164#art-a-8