Accordo

Art. 8

In vigore dal 11 lug 2003
L'Amministrazione doganale adita, su richiesta, fornisce informazioni e mantiene una speciale sorveglianza su: a) le persone che sono note all'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso, o che sono sospettate di commettere infrazioni doganali, e in particolare quelle persone che siano in entrata o in uscita dal territorio doganale della Parte Contraente adita; b) le merci, siano esse in transito o in deposito, per le quali l'Amministrazione doganale richiedente ritiene sorgano sospetti di traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente c) i mezzi di trasporto che l'Amministrazione doganale richiedente sospetta siano utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio di una delle Parti Contraenti; d) i luoghi che l'Amministrazione doganale richiedente sospetta siano stato utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio di una delle Parti Contraenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-06-18;164#art-a-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo