Accordo

Art. 7

In vigore dal 11 lug 2003
Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano reciprocamente - su richiesta e dopo eventuali indagini - tutte le informazioni atte a garantire la corretta riscossione di dazi doganali, tasse o altre imposte, e in particolar modo le informazioni che facilitino: a) la determinazione del valore ai fini doganali, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci; b) l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti, alle restrizioni e ai controlli..sp,
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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;164#art-a-7

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