Accordo

Art. 4

In vigore dal 11 lug 2003
1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente e che siano pertinenti alle indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Le Parti Contraenti si scambiano, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni relative a: a) nuove tecniche di applicazione della legislazione doganale di dimostrata efficacia; b) nuove tendenze, mezzi o metodi che siano utilizzati per commettere infrazioni doganali.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;164#art-a-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000. — Testo vigente | Portale Normativo