Accordo

Art. 3

In vigore dal 11 lug 2003
1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni e i documenti che consentano la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali. 2. Ciascuna Amministrazione doganale opererà, nell'effettuare indagini per conto dell'altra Amministrazione doganale, come se tali indagini venissero svolte per proprio conto oppure su richiesta di un'altra autorità nazionale.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;164#art-a-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000. — Testo vigente | Portale Normativo