Accordo
Art. 2
In vigore dal 11 lug 2003
1 - Le Parti Contraenti si prestano mutua assistenza attraverso le loro Amministrazioni doganali, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, per la corretta applicazione della legislazione doganale e ai fini della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.
2. Tutta l'assistenza da parte di ciascuna Parte Contraente nel quadro del presente Accordo viene fornita in conformità alle disposizioni legislative e amministrative e nei limiti della competenza e delle risorse disponibili di ciascuna Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo si riferisce soltanto alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni del presente Accordo non fanno sorgere il diritto da parte di individui privati di ottenere, sopprimere o escludere eventuali prove, ovvero di impedire l'esecuzione di una richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-06-18;164#art-a-2