Accordo
Art. 1
In vigore dal 11 lug 2003
Accordo
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Malta, di seguito denominati Parti Contraenti,
Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali e agricoli;
Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali possa essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;
Considerando che è importante assicurare l'esatta percezione dei diritti e delle tasse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni e i controlli, questi ultimi comprendenti anche quelli sul rispetto della legislazione sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;
Considerando che il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;
Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988;
Tenuto conto dei principali strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale e, in particolare, della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo si intende per:
a)"Legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative a:
- l'importazione, l'esportazione, il transito e il deposito di merci e capitali, ivi compresi i mezzi di pagamento;
- la riscossione, la garanzia e la restituzione di diritti o tasse relativi ad importazioni ed esportazioni;
- le misure di divieto, restrizione o controllo, incluse le disposizioni sul controllo del cambio;
- la lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
b) "Amministrazione doganale", per la Repubblica Italiana l'Amministrazione doganale italiana, inclusa la Guardia di Finanza, e per la Repubblica di Malta il Dipartimento delle Dogane competenti per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo a) del presente Accordo;
c) "Infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
d) "Diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali di importazione ed esportazione e tutti gli altri diritti, tasse o canoni che vengono percepiti all'importazione o all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i diritti e le tasse fissati dai competenti organi dell'Unione Europea;
e) "persona", ogni persona fisica o giuridica;
f) "dati personali", ogni informazione riferita a una persona fisica o giuridica identificata o identificabile;
g) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988, comprese quelle di cui agli allegati alla citata Convenzione.
Storico versioni
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