Accordo

Art. 6

In vigore dal 11 lug 2003
Su richiesta, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni; a) se le merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente sono state esportate legalmente dal territorio doganale della Parte Contraente adita, e l'eventuale regime doganale al quale le merci erano state vincolate; b) se le merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente sono state importate legalmente nel territorio doganale della Parte Contraente adita, e l'eventuale regime doganale al quale le merci sono state vincolate;
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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;164#art-a-6

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Art. 6 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000. — Testo vigente | Portale Normativo