Accordo
Art. 9
In vigore dal 11 lug 2003
1. Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente informazioni sulle transazioni, già completate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2. In casi gravi, che possono comportare danni ingenti all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza o ad altri interessi fondamentali di una Parte Contraente. l'Amministrazioni doganale dell'altra Parte Contraente dovrà, ove possibile, fornire informazioni di propria iniziativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-18;164#art-a-9