Accordo

Art. 11

In vigore dal 11 lug 2003
1. Su richiesta, ciascuna Amministrazione doganale avvia le indagini relative a operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale vigente nel territorio della parte Contraente richiedente, e ne comunica i risultati all'altra Amministrazione doganale. 2. Tali indagini sono condotte in conformità alla legislazione vigente nel territorio della Parte Contraente adita. L'Amministrazione doganale adita procede come se agisse per proprio conto. 3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non sia l'autorità competente a soddisfare la richiesta, essa la trasmette senza indugio all'autorità competente e si impegna a cooperare con essa.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;164#art-a-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000. — Testo vigente | Portale Normativo