Accordo

Art. 15

In vigore dal 11 lug 2003
1. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere utilizzati in procedimenti civili, penali e amministrativi alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni interne, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo. 2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere resi noti a organi governativi diversi da quelli previsti nel presente Accordo soltanto se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente, e sempre che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione. 3. Tuttavia, in ragione degli obblighi che derivano alla Repubblica Italiana dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo precedente non ostano a che le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti possano essere, ove necessario, trasmessi alla Commissione Europea e agli altri Stati membri dell'Unione stessa. 4. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti di cui l'Amministrazione doganale richiedente dispone godono, ai sensi del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalla propria legge nazionale al documenti e alle informazioni della stessa natura.
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