Accordo

Art. 17

In vigore dal 11 lug 2003
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando questa è di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi nazionali essenzialì di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente. 2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sarebbe in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe essere inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, essa segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita. 3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita qualora interferisca con indagini ovvero con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite. 4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;164#art-a-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000. — Testo vigente | Portale Normativo