Accordo

Art. 22

In vigore dal 11 lug 2003
Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;164#art-a-22

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Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000. — Testo vigente | Portale Normativo