Accordo
Art. 23
In vigore dal 11 lug 2003
Su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presente Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di riesaminarlo, salvo che esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che tale esame è inutile.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO A Roma il 11 aprile 2000 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica di Malta
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-18;164#art-a-23