Accordo

Art. 19

In vigore dal 11 lug 2003
1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinché i rispettivi funzionari incaricati d'individuare o di reprimere le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto. 2. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo. 3. Viene creata una Commissione mista italo-maltese composta dai Direttori Generali delle Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere. 4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;164#art-a-19

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Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000. — Testo vigente | Portale Normativo