Accordo

Art. 18

In vigore dal 11 lug 2003
1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese rimborsate e delle indennità versate agli esperti e ai testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori quando questi non siano funzionari dello Stato, che sono a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. 2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e straordinarie, le Parti Contraenti concordano i termini e le condizioni per soddisfare la richiesta, nonché le modalità di presa in carico di queste spese.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;164#art-a-18

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Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma l'11 aprile 2000. — Testo vigente | Portale Normativo