Accordo

Art. 16

In vigore dal 11 lug 2003
Qualora dati personali vengano scambiati in conformità al presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;164#art-a-16

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