Accordo
Art. 12
In vigore dal 11 lug 2003
1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima:
a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier e altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione,
b) procurarsi copie di questi documenti dossier, e altri dati pertinenti a quella infrazione doganale,
c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio della Parte Contraente adita, e utili all'Amministrazione doganale richiedente.
2. Quando, nei casi previsti al paragrafo 1 del presente Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato.
3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-18;164#art-a-12