Convenzione

Art. 7

Adozione dl decisioni per quanto riguarda le localizzazione

In vigore dal 15 mar 2002
Adozione dl decisioni per quanto riguarda le localizzazione Nell'ambito del suo ordinamento la Parte di origine, in vista di minimizzare il rischio per la popolazione e l'ambiente di tutte le Parti colpite, farà in modo di elaborare politiche vertenti sulla localizzazione di nuove attività a rischio e su modifiche significative ad attività a rischio esistenti. Nell'ambito dei loro ordinamenti, le Parti colpite ricercheranno l'istituzione di politiche relative a sviluppi significativi nelle zone che potrebbero essere colpite dagli effetti transfrontalieri di un incidente industriale derivante da un'attività a rischio in maniera da minimizzare i rischi implicati. Nell'elaborare e stabilire queste politiche, le Parti dovrebbero prendere in considerazione le questioni di cui all'Annesso V, paragrafo 1, sotto-paragrafi a e l"Annesso VI del presente documento.
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urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30#art-c-7

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