Convenzione

Art. 6

Prevenzione

In vigore dal 15 mar 2002
Prevenzione 1. Le Parti adotteranno misure appropriate per la prevenzione degli incidenti industriali, compresi i provvedimenti per indurre un'azione da parte degli operatori in vista di ridurre il rischio di incidenti industriali. Tali misure possono includere, senza che ciò sia limitativo, quelli di cui all'Annesso XV al presente documento. 2. Per quanto riguarda ogni attività a rischio, la Parte di origine chiederà all'operatore di dimostrare il funzionamento in sicurezza dell'attività a rischio fornendo informazioni come i dettagli di base del processo, comprese, ma senza che ciò sia limitativo,, un'analisi ed una valutazione come dettagliata nell'Annesso V del presente documento.
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urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30#art-c-6

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Prevenzione (Art. 6 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.) — Testo vigente | Portale Normativo