Convenzione
Art. 5
Estensione della portata della Convenzione
In vigore dal 15 mar 2002
Estensione della portata della Convenzione
Le Parti interessate, su iniziativa di una di loro, dovranno intavolare un dibattito su come trattare un'attività non prevista dall'Annesso I come attività a rischio. Dietro reciproco accordo, esse possono avvalersi un un meccanismo consultivo, di loro scelta, o di una. commissione d'inchiesta in conformità con l'Annesso XI,' che fornisca loro consulenza. Qualora le Parti interessate decidano in tal modo, la presente Convenzione od ogni sua parte, si applicherà all'attività in questione come se fosse un'attività a rischio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2002-02-20;30#art-c-5