Convenzione

Art. 3

Disposizioni generali

In vigore dal 15 mar 2002
Disposizioni generali 1. Le Parti, in considerazione degli sforzi già intrapresi a livello nazionale ed internazionale, adotteranno appropriati provvedimenti e coopereranno nell'ambito della presente Convenzione, per proteggere gli essere umani e l'ambiente da incidenti industriali, prevenendo in tutta la misura del possibile tali incidenti, riducendo la loro frequenza e gravità ed attenuando i loro effetti. A tal fine, saranno applicate misure di prevenzione, di preparazione e di lotta, comprese le misure di ripristino. 2. Per mezzo di scambi di informazione, di consultazione e di altre misure cooperative, le Parti, senza indebito ritardo,elaboreranno ed attueranno politiche e strategie per ridurre i rischi degli incidenti industriali e migliorare le misure di prevenzione, di preparazione e di lotta, comprese le misure di ripristino, tenendo conto, al fine di evitare una sovrapposizione degli sforzi, di quanto già effettuato a livello nazionale ed internazionale. 3. Le Parti disporranno l'obbligo, per l'operatore, di adottare tutti i provvedimenti necessari per. lo svolgimento in sicurezza dell'attività a rischio e per la prevenzione di incidenti industriali. 4. In vista di attuare le disposizioni della presente Convenzione, le Parti adotteranno appropriate misure legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie per la prevenzione la preparazione e la lotta agli incidenti industriali. 5. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicheranno qualsiasi obbligo delle Parti in base al diritto internazionale per quanto riguarda gli incidenti industriali e le attività a rischio.
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urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30#art-c-3

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Disposizioni generali (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.) — Testo vigente | Portale Normativo