Convenzione

Art. 2

Portata

In vigore dal 15 mar 2002
Portata 1. La presente Convenzione si applica alla prevenzione, alla preparazione ed alla lotta contro gli incidenti industriali suscettibili di causare effetti transfrontalieri, compresi gli effetti di tali incidenti causati da disastri naturali, nonché alla cooperazione internazionale concernente l'assistenza reciproca, la ricerca e lo sviluppo, lo scambio di informazioni e lo scambio di tecnologia nella zona di prevenzione, di preparazione e di lotta contro gli incidenti industriali. 2. La presente Convenzione non si applicherà: (a) agli incidenti nucleari o ai casi di. emergenza radiologici; (b) ad incidenti nelle installazioni militari; (c) a guasti nelle dighe, ad eccezione degli effetti degli, incidenti industriali causati da tali guasti; (d) ad incidenti di trasporto basati a terra, salvo: (i) i provvedimenti di emergenza contro tali incidenti; (ii) il trasporto sul luogo dell'attività a rischio; (e) a fuoruscite incidentali di organismi geneticamente modificati; (f) ad incidenti causati da attività nell'ambiente marino, compresa l'esplorazione o lo sfruttamento del fondale marino; (g) riversamenti in mare di petrolio o di altre sostanze nocive.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30#art-c-2

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