Convenzione

Art. 4

Individuazione, consultazione pareri.

In vigore dal 15 mar 2002
. Individuazione, consultazione pareri. 1. Al fine di intraprendere misure preventive e di predisporre misure di preparazione, la Parte di origine adotterà misure, come opportuno, per individuare attività a rischio nell'ambito della sua giurisdizione ed accertare che le Parti colpite siano notificate riguardo ad ogni attività proposta o esistente. 2. Le Parti interessate, a richiesta di una qualsiasi Parte tra di loro, intavoleranno dibattiti sulla individuazione delle attività a rischio che sono ragionevolmente suscettibili di causare effetti trasnsfrontalieri. Se le Parti interessate non raggiungono un accordo sul fatto di sapere se un' attività è a rischio o meno, ciascuna di esse può, a meno le Parti interessate non si accordino su un altro metodo per risolvere la questione, sottoporre tale questione ad una Commissione d'inchiesta in conformità con la disposizioni dell'Annesso IX per un parere. 3. Le Parti, per quanto riguarda le attività proposte o esistenti, applicheranno le procedure stabilite nell'Annesso III al presente documento. 4. Quando un'attività a rischio 4 soggetta ad una valutazione dell'impatto ambientale in conformità con la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero e che questa valutazione include un esame degli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali derivanti da attività a rischio svolte ai sensi della presente Convenzione, la decisione finale adottata ai fini della Convenzione sulla valutazione dell'impatto Ambientale in un contesto transfroritaliero, dovrà essere conforme ai requisiti pertinenti della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30#art-c-4

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