Convenzione

Art. 9

Informazione e divulgazione al pubblico

In vigore dal 15 mar 2002
Informazione e divulgazione al pubblico 1. Le Parti provvederanno affinché adeguate informazioni siano fornite al pubblico nelle zone suscettibili di essere colpite da incidenti industriali derivanti da un'attività a rischio. Queste informazioni dovranno essere trasmesse attraverso quei canali che le Parti riterranno appropriate ed includeranno gli elementi contenuti all'Annesso VIII al presente documento e dovranno prendere in considerazione questioni di cui all'Annesso V, paragrafo 2, sotto-paragrafi a e. 2. La Parte di, origine, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione e laddove possibile ed appropriato, fornirà al pubblico,nelle zone suscettibili di essere colpite, la possibilità di partecipare alle procedure pertinenti perché siano rese note opinioni e preoccupazioni riguardo alle misure di prevenzione e di preparazione, e si accerterà che le possibilità offerte. al pubblico della Parte colpita siano equivalenti a quelle fornite al pubblico della Parte di origine. 3. In conformità con i loro ordinamenti giuridici e, qualora desiderato, su una base reciproca, le Parti, forniranno alle persone fisiche o giuriche colpite,o suscettibili di essere negativamente colpite dagli, effetti transfrontalieri di un incidente industriale nel territorio, di una Parte,la possibilità di avere accesso e di essere sentite nelle pertinenti procedure amministrative e giudiziarie, compresa la possiblità di iniziare un'azione legale e di fare appello contro una decisione lesiva dei loro diritti, con un trattamento equivalente a quello riservato alle persone sotto la loro giurisdizione.
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