Convenzione
Art. 10
Sistemi di notifica degli incidenti industriali
In vigore dal 15 mar 2002
Sistemi di notifica degli incidenti industriali
1. Le Parti, allo scopo di ottenere e di trasmettere notifiche di incidenti industriali contenenti le informazioni richieste per far fronte agli effetti transfrontalieri, provvederanno ad installare ed a far funzionare sistemi compatibili ed efficaci di notifica degli incidenti industriali a livelli appropriati.
2. In caso di sopravvenienza di un incidente industriale o di una sua imminente minaccia, che causa o è suscettibile di causare effetti transfrontalieri, la Parte di origine assicurerà che le parti colpite siano senza indugio, notificate a livelli appropriati mediante i sistemi di notifica degli incidenti industriali. Questa notifica includerà gli elementi contenuti nell'Annesso IX al presente documento.
3. Le parti interessate provvederanno affinché, in caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, i piani di emergenza predisposti in conformità con l' siano attivati il prima possibile e nella misura appropriata alle circostanze.
Storico versioni
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