Convenzione

Art. 10

Sistemi di notifica degli incidenti industriali

In vigore dal 15 mar 2002
Sistemi di notifica degli incidenti industriali 1. Le Parti, allo scopo di ottenere e di trasmettere notifiche di incidenti industriali contenenti le informazioni richieste per far fronte agli effetti transfrontalieri, provvederanno ad installare ed a far funzionare sistemi compatibili ed efficaci di notifica degli incidenti industriali a livelli appropriati. 2. In caso di sopravvenienza di un incidente industriale o di una sua imminente minaccia, che causa o è suscettibile di causare effetti transfrontalieri, la Parte di origine assicurerà che le parti colpite siano senza indugio, notificate a livelli appropriati mediante i sistemi di notifica degli incidenti industriali. Questa notifica includerà gli elementi contenuti nell'Annesso IX al presente documento. 3. Le parti interessate provvederanno affinché, in caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, i piani di emergenza predisposti in conformità con l' siano attivati il prima possibile e nella misura appropriata alle circostanze.
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Sistemi di notifica degli incidenti industriali (Art. 10 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.) — Testo vigente | Portale Normativo