Convenzione
Art. 8
Preparazione alle emergenze
In vigore dal 15 mar 2002
Preparazione alle emergenze
1. Le parti adotteranno tutti gli appropriati provvedimenti per stabilire e mantenere un'adeguata preparazione alle emergenze per far fronte agli incidenti industriali. Le Parti si accerteranno che siano adottate misure di preparazione, per attenuare gli effetti transfrontalieri di tali incidenti, e che gli operatori effettuino operazioni di controllo in loco. Tali provvedimenti potranno includere, senza tuttavia limitarvisi, quelli di cui all'Annesso VII nel presente documento. In particolare, le Parti interessate si informeranno la vicenda dei loro piani di emergenza.
2. La Parte di origine provvederà, per quanto riguarda le attività a rischio, alla preparazione 'ed all'attuazione dei piani di emergenza in loco, comprese adeguate misure di lotta ed altri provvedimenti per prevenire e minimizzare gli effetti transfrontalieri. La Parte di origine fornirà alle altre Parti interessate, gli elementi in suo possesso per l'elaborazione di piani di emergenza.
3. Ciascuna Parte provvederà, per quanto riguarda le attività a rischio, alla preparazione ed all'attuazione di piani di emergenza fuori del sito, comprese le misure da adottare nell'ambito del suo territorio per prevenire e minimizzare gli effetti transfrontalieri.
Nel preparare questi piani, dovrà tenersi conto delle conclusioni dell'analisi e della valutazione, in particolare le questioni stabilite all'Annesso V, paragrafo 2, sottoparagrafi a. Le Parti interessate faranno ogni sforzo affinché questi piani siano compatibili. Laddove opportuno, piani di emergenza in comune fuori del sito dovranno essere progettatì al fine di facilitare l'adozione di adeguati misure di lotta.
4. I piani di emergenza dovranno essere passati in rassegna regolarmente o qualora le circostanze lo richiedano in considerazione dell'esperienza acquisita trattando casi di emergenza sopravvenuti.
Storico versioni
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