Convenzione
Art. 11
Lotta
In vigore dal 15 mar 2002
Lotta
1. Le parti interessate provvederanno affinché, in caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, siano adottati adeguati provvedimenti di emergenza, il prima possibile ed utilizzando i metodi più efficaci, per contenere e minimizzare gli effetti.
2. In caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, causante o suscettibile di causare effetti transfrontalieri, le Parti interessate si accerteranno che gli effetti siano valutati - se del caso con azioni in comune, al fine di adottare adeguate misure di lotta. Le Parti interessate faranno ogni sforzo per coordinare le loro misure di risposta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-02-20;30#art-c-11