Convenzione
Art. 15
Scambio di informazioni
In vigore dal 15 mar 2002
Scambio di informazioni
Le Parti, a livello multilaterale o bilaterale, si scambieranno informazioni ottenibili, compresi gli elementi contenuti all'Annesso XI al presente documento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-02-20;30#art-c-15