Convenzione
Art. 16
Scambio di tecnologia
In vigore dal 15 mar 2002
Scambio di tecnologia
1. Le Parti, in compatibilità con le loro leggi, regolamenti e prassi, agevoleranno lo scambio di tecnologia per la prevenzione, la preparazione e la lotta contro gli effetti di incidenti industriali in particolare grazie alla promozione di:
(a) uno scambio di tecnologia disponibile su varie basi finanziarie;
(b) cooperazione e contatti industriali diretti;
(c) scambio di informazioni e di esperienze;
(d) fornitura di assistenza tecnica.
2. Nel promuovere le attività specificate al paragrafo 1, sotto-paragrafi (a) a (d) del presente Articolo, le parti creeranno condizioni favorevoli agevolando i contatti e la cooperazione tra le organizzazioni e gli individui appropriati nei settori sia pubblici che privati in grado di fornire tecnologia, servizi di progettazione e di ingegneria, equipaggiamento o mezzi finanziari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2002-02-20;30#art-c-16