Convenzione

Art. 17

Autorità competenti e punti di contatto

In vigore dal 15 mar 2002
Autorità competenti e punti di contatto 1. Ciascuna Parte designerà o istituirà una o più autorità competenti ai fini, della presente Convenzione. 2. Fatti salvi gli altri accordi a livello bilaterale o multilaterale, ciascuna parte designerà o istituirà un punto di contatto per il, sistema di notifiche degli incidenti industriali ai sensi dell', ed un punto di contatto ai fini dell'assistenza reciproca ai sensi dell'. Il punto di contatto designato dovrebbe essere lo stesso nei due casi. 3. Ciascuna Parte, entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per quella Parte, dovrà informare le altre Parti, tramite il Segretariato di cui all', riguardo a quale Ente o enti ha designato come punto(i) di contatto e come sua autorità o autorità competenti. 4. Ciascuna Parte, entro un mese dalla data della decisione, informerà le altre parti attraverso il Segretariato, di ogni cambiamento relativo alla designazione (i) da essa effettuata(e) in base al paragrao 3 del presente Articolo. 5. Ciascuna Parte manterrà il suo punto di contatto ed i suoi sistemi di notifica di incidenti industriali previsti dall', in condizioni di operatività in ogni tempo. 6. Ciascuna Parte farà in modo che il suo punto di contatto e le Autorità incaricate di effettuare e ricevere richieste di assistenza e di accettare offerte di assistenza ai sensi dell'art.' 12 siano in ogni tempo operative.
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urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30#art-c-17

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