Convenzione

Art. 14

Ricerca e sviluppo

In vigore dal 15 mar 2002
Ricerca e sviluppo Le Parti, come appropriato, inizieranno e coopereranno allo svolgimento di ricerche, ed allo, sviluppo di metodi e di tecnologie per la prevenzione, la preparazione e la lotta agli incidenti industriali. A tal fine le Parti incoraggeranno e promuoveranno attivamente la cooperazione scientifica e tecnologica, ivi compresa la ricerca su procedimenti meno a rischio in vista di ridurre i rischi da incidenti e prevenire e limitare le conseguenze degli incidenti industriali.
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urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30#art-c-14

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Ricerca e sviluppo (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.) — Testo vigente | Portale Normativo