Convenzione

Art. 12

Assistenza reciproca

In vigore dal 15 mar 2002
Assistenza reciproca 1. Se una Parte necessita di assistenza in caso di un incidente industriale, essa può chiedere assistenza alle altre parti, indicando la pOrtata ed il tipo di assistenza richiesta. Una Parte alla quale è stata indirizzata una richiesta di assistenza, deciderà con prontezza ed informerà la Parte richiedente se 4 in grado di fornire l'assistenza richiesta ed indicherà la portata ed i termini dell'assistenza che potrebbe fornire. 2. Le Parti interessate coopereranno in vista di agevolare una rapida fornitura dell'assistenza stabilita di comune accordo al paragrafo i del presente Articolo, compresi, se del caso i provvedimenti volti a minimizzare le conseguenze e gli effetti dell'incidente industriale ed a fornire un'assistenza generale. Qualora le Parti non abbiano accordi bilaterali o multilaterali che regolamentano le loro intese per la prestazione di un'assistenza reciproca, l'assistenza sarà fornita in conformità con l'Annesso X al presente documento, a meno che le Parti non decidano diversamente.
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urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30#art-c-12

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Assistenza reciproca (Art. 12 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.) — Testo vigente | Portale Normativo