Convenzione

Art. 21

Soluzione delle controversie

In vigore dal 15 mar 2002
Soluzione delle controversie 1. Qualora una controversia sorga tra due o più Parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, questi Parti ricercheranno una soluzione per via negoziale o con ogni altro metodo di soluzione delle controversie che ritengono accettabile. 2. Nel firmare, ratificare, accettare.ed approvare la presente Convenzione, o aderirvi, o in ogni altro momento successivo,una Parte può notificare per iscritto al Depositano che, per le controversie che 'non sono state risolte secondo il paragrafo 1 del presente articolo, essa accetta di considerare come obbligatorio(i), nelle sue relazioni con ogni Parte che accetta lo stesso obbligo, uno o entrambe i mezzi di regolamento delle controversie di cui in appresso: a) Presentazione della cOntroversia alla Corte internazionale di Giustizia; b) arbitrato, secondo la procedura esposta all'Annesso XIII della presente Convenzione. 3. Qualora le Parti alla controversia abbiano accettato entrambi i mezzi di soluzione delle controversie di cui a]. paragrafo 2 del presente articolo, la controversia potrà essere presentata solo alla Corte internazionale di Giustizia a meno che le Parti non convengano diversamente.
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urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30#art-c-21

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Soluzione delle controversie (Art. 21 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.) — Testo vigente | Portale Normativo