Convenzione
Art. 24
Accordi bilaterali e multilaterali
In vigore dal 15 mar 2002
Accordi bilaterali e multilaterali
1. Le Parti, per adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù della presente Convenzione, devono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o altri accordi, in vigore o stipularne dì nuovi.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di adottare ai sensi di un accordo bilaterale o multilaterale. se del caso, misure più rigorose di quelle richieste dalla presente Convenzione.
Storico versioni
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