Convenzione

Art. 24

Accordi bilaterali e multilaterali

In vigore dal 15 mar 2002
Accordi bilaterali e multilaterali 1. Le Parti, per adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù della presente Convenzione, devono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o altri accordi, in vigore o stipularne dì nuovi. 2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di adottare ai sensi di un accordo bilaterale o multilaterale. se del caso, misure più rigorose di quelle richieste dalla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30#art-c-24

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Accordi bilaterali e multilaterali (Art. 24 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.) — Testo vigente | Portale Normativo