Art. 24 · Accordi bilaterali e multilaterali
Convenzione

Art. 24

24 / 32

Accordi bilaterali e multilaterali

In vigore dal 15 mar 2002
Accordi bilaterali e multilaterali 1. Le Parti, per adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù della presente Convenzione, devono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o altri accordi, in vigore o stipularne dì nuovi. 2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di adottare ai sensi di un accordo bilaterale o multilaterale. se del caso, misure più rigorose di quelle richieste dalla presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30#art-c-24