Convenzione
Art. 29
Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione
In vigore dal 15 mar 2002
Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione
1. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatarie di cui all'.
2. La presente Convenzione è aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni di cui all'.
3. Ogni Organizzazione di cui all' che diviene Parte alla presente Convenzione senza che nessuno degli Stati membri di detta Convenzione ne sia Parte, è vincolata da tutti gli obblighi che derivano dalla Convenzione. Quando uno o più Stati membri di tale Organizzazione sono parti alla presente Convenzione, tale Organizzazione ed i suoi Stati membri stabiliscono dì comune accordo le loro rispettive responsabilità nella esecuzione degli obblighi contratti, in virtù della presente Convenzione. In tal caso,l'Organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare congiuntamente i diritti che derivano dalla presente Convenzione.
4. Nei loro strumenti di ratifica,dÌ accettazione, di approvazione o di adesione, le organizzazioni d'integrazione economica regionale di cui all' indicano la portata della loro competenza nei confronti delle materie che sono oggetto della presente Convenzione. Inoltre queste Organizzazioni informano il Depositario di ogni modifica importante della portata della loro competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2002-02-20;30#art-c-29