Convenzione

Art. 31

Denuncia

In vigore dal 15 mar 2002
Denuncia 1. In ogni tempo successivamente allo scadere di un termine di tre anni avente inizio a decorrere dalla data in cui la presente Convenzione è entrata in vigore nei confronti dì una Parte, detta Parte può denunciare la Convenzione per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Depositano. Questa denuncia ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della notifica da parte del Depositano. 2. Tale denuncia non pregiudica l'applicazione dell' ad un'attività che è stata oggetto di una notifica in attuazione dell', paragrafo 1, o di una domanda di dibattito in applicazione dell', paragrafo 2.
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urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30#art-c-31

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Denuncia (Art. 31 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992.) — Testo vigente | Portale Normativo