Convenzione
Art. 30
Entrata in vigore
In vigore dal 15 mar 2002
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente,articolo, lo strumento depositato da un' organizzazione d'integrazione economica regionale di cui all' non è calcolato come addizionale a quelli depositati dagli Stati membri di questa organizzazione.
3. Nei confronti di ciascun Stato o organizzazione di cui all' che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento, di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, la Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di tale Stato o di, tale organizzazione, del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2002-02-20;30#art-c-30