Art. 10 · Sistemi di notifica degli incidenti industriali
Convenzione

Art. 10

10 / 32

Sistemi di notifica degli incidenti industriali

In vigore dal 15 mar 2002
Sistemi di notifica degli incidenti industriali 1. Le Parti, allo scopo di ottenere e di trasmettere notifiche di incidenti industriali contenenti le informazioni richieste per far fronte agli effetti transfrontalieri, provvederanno ad installare ed a far funzionare sistemi compatibili ed efficaci di notifica degli incidenti industriali a livelli appropriati. 2. In caso di sopravvenienza di un incidente industriale o di una sua imminente minaccia, che causa o è suscettibile di causare effetti transfrontalieri, la Parte di origine assicurerà che le parti colpite siano senza indugio, notificate a livelli appropriati mediante i sistemi di notifica degli incidenti industriali. Questa notifica includerà gli elementi contenuti nell'Annesso IX al presente documento. 3. Le parti interessate provvederanno affinché, in caso di incidente industriale o di una sua imminente minaccia, i piani di emergenza predisposti in conformità con l' siano attivati il prima possibile e nella misura appropriata alle circostanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30#art-c-10