Accordo›Titolo IV
Art. 9
Importazioni e esportazioni
In vigore dal 3 mag 1997
- Importazioni e esportazioni
1. La Fondazione è esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attività ufficiali. I beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonché ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione; le autorità italiane si impegnano ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Fondazione.
2. I beni importati, esportati o trasferiti, se trasportati come bagaglio a mano, possono essere dichiarati all'importazione o all'esportazione, conformemente ad accordi speciali da concludere tra la Fondazione e le competenti autorità italiane, che comporteranno più specificamente l'impiego delle etichette e dei formulari normalmente utilizzati per il bagaglio diplomatico.
3. I prodotti e i materiali importati o esportati dalla Fondazione, o a suo nome, o per suo conto, e necessari alle strutture e al suo funzionamento, in Italia sono esenti da "dazi" e da ogni altro diritto di importazione o esportazione, nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione. I beni e i materiali importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonché ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'unione; le autorità italiane si impegnano ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Fondazione.
4. I beni importati in esenzione delle imposte e dei diritti, conformemente alle clausole del presente accordo, non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dalle autorità italiane, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi vengono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.
Storico versioni
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