AccordoTitolo IV

Art. 11

Personale della Fondazione

In vigore dal 3 mag 1997
- Personale della Fondazione 1. Il personale della Fondazione è composto dalle seguenti categorie: a) personale statuario soggetto allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunita; - funzionari - agenti temporanei - agenti locali - agenti ausiliari b) personale esterno - esperti nazionali distaccati (END) - esperti a contratto, incaricati di studi, ecc. Il personale esterno con incarichi ad-hoc di natura specialistica della Fondazione viene considerato "esperto incaricato dalla Fondazione". Ai fini del presente Accordo i consulenti e i tirocinanti vengono considerati "esperti incaricati dalla Fondazione". 2. I privilegi e le immunità concessi dal presente Accordo al personale della Fondazione e agli esperti incaricati dalla Fondazione mirano unicamente a garantire il funzionamento senza ostacoli della Fondazione, e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono. 3. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 12 a 15 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, si conviene specificamente che i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti ausiliari della Fondazione (i) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti; continueranno a beneficiare di queste immunità dopo la cessazione delle loro funzioni; (ii) sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Fondazione; non si tiene conto dei redditi esenti per il calcolo delle imposte su altri redditi; (iii) nè essi, nè i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri; (iv) godono, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia; (v) ottengono, come i loro coniugi e i familiari a loro carico, la stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale; la clausola non si applica ai cittadini italiani; (vi) possono importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni - dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini, a titolo di primo insediamento, per un periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio alla Fondazione, per un massimo di due spedizioni - la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale paese, che verrà immatricolato in serie speciale; (vii) possono esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle loro funzioni alla Fondazione, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso. 4. Oltre ai privilegi e alle immunità definite ai punti precedenti, il Direttore della Fondazione fruisce personalmente, come il proprio coniuge e i figli minorenni, dei privilegi e delle immunità, delle sanzioni e facilitazioni accordate dal Governo italiano ai membri di pari grado del corpo diplomatico in Italia. 5. Agli agenti locali si applicano unicamente i privilegi dell' paragrafo 3 (i). 6. Per quanto riguarda gli esperti in missione presso la Fondazione, nonché tutte le persone invitate dalla Fondazione a partecipare alle proprie attività, le competenti autorità italiane assumono tutte le iniziative necessarie ad agevolarne l'ingresso nel territorio italiano, il soggiorno e la partenza. Vengono loro concessi gratuitamente e con la massima rapidità visti ed autorizzazioni e, se necessario, l'assistenza al transito. 7. Oltre i privilegi e alle immunità precedentemente definiti, il personale che non è cittadino italiano nè permanentemente residente in Italia al momento dell'entrata in servizio è autorizzato ad acquistare un'autovettura in franchigia di diritti e imposte per il periodo della permanenza in Italia; l'autovettura viene immatricolata in serie speciale.
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urn:nir:stato:legge:1997-04-07;111#art-a-11

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